Olbia. Basta un colpo d’occhio alla carta per farsi un’idea di come l’Amministrazione immagina la città che verrà. Niente di fantascientifico, pare, ma un’ipotesi (per il momento si tratta di una proposta di deliberazione) che potrebbe riscrivere le regole urbanistiche fronte mare.
In buona sostanza il Comune intende creare una “Fascia 1“(rossa) che si affaccia direttamente sul mare con edifici che potranno elevarsi fino a 11 metri e, immediatamente dietro, la “Fascia 2” (blu) con strutture che potranno crescere fino a 13 metri.
La ratio del progetto è semplice, come sostiene Bastianino Monni, assessore dell’Urbanistica che presenterà il progetto nel Consiglio comunale del 12 giugno: “Vogliamo tracciare una nuova skyline della città, limitata nell’altezza, ma senza che gli edifici fronte mare siano gli unici ad affacciarsi sul golfo creando un muro”.
La proposta che integra la precedente approvata nel 2022 secondo l’assessore “estende queste limitazioni anche ad un’altra parte della città che si affaccia sul mare come via Nanni e via Dei Lidi, che offre potenzialità importanti a cui crediamo molto”.
Monni sottolinea che “un intervento sbagliato o fuori scala potrebbe avere un impatto negativo su tutto il nostro lungomare. È possibile che in certi ambiti l’altezza massima prevista dalla normativa sia realizzabile, mentre per altri invece sarebbe più opportuno una limitazione anche minore agli 11 o 13 metri previsti in salvaguardia. Ritengo che già da subito si possano individuare i progettisti a cui affidare questo importante studio che sarà di supporto a i tecnici del Comune e della Tutela del Paesaggio”.
Nella proposta di deliberazione che sarà sottoposta al consiglio comunale, proponente l’assessore Monni, si legge in premessa:
La Legge Regionale 23 aprile 2015, n. 8, prevede all’art. 39 (Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione) che:
- La Regione promuove il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di integrale demolizione e successiva ricostruzione degli edifici esistenti che necessitino di essere adeguati in relazione ai requisiti qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici, di sicurezza strutturale e per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.
- Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, su proposta del privato interessato, è consentita la demolizione dei fabbricati esistenti e successiva ricostruzione con la concessione di un credito volumetrico pari al volume dell’edificio demolito maggiorato del 30 per cento, da determinarsi con apposita determinazione dell’ufficio tecnico comunale.
- Nelle ipotesi di cui al comma 2, ove l’intervento preveda la ricostruzione nel medesimo lotto urbanistico, l’ufficio tecnico comunale, con la stessa determinazione di cui al comma 2, stabilisce i parametri urbanistico-edilizi dell’intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni, con eventuale superamento dei parametri volumetrici e dell’altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali. Nelle zone urbanistiche E ed H non è ammessa deroga alle vigenti disposizioni regionali.
Sempre nella proposta di deliberazione si legge che “sulla copertura degli edifici, al di sopra di tali altezze massime (11 e 13 metri), è vietata la realizzazione di pergole, ombreggi, verande coperte ed altri manufatti, con l’esclusione del vano strettamente necessario alla copertura della scala o dell’ascensore. È consentito il posizionamento di elementi tecnici, pannelli fotovoltaici, macchine di condizionamento o accumuli idrici, i quali non devono essere visibili dal fronte stradale”.
































