La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei difensori di Giuseppe Budroni e Antonello Zanda, Jacopo Merlini e Pasquale Ramazzotti, nei confronti della sentenza della Corte d’Appello che aveva ritenuto i due dipendenti del comune di Olbia colpevoli del reato di omicidio colposo plurimo per i morti dell’alluvione del 2013 anche se era intervenuta la prescrizione.
La Cassazione, tecnicamente, ha annullato senza rinvio, agli effetti penali, la sentenza impugnata anche nei confronti di Gianni Giovannelli (nel 2103 sindaco di Olbia) ma ne ha rigettato il ricorso agli effetti civili insieme al Comune di Olbia e dovranno pagare anche le spese processuali.
Tornando su Budroni e Zanda, la Cassazione, entrando praticamente nel merito della vicenda, ha riconosciuto senza alcun dubbio che Budroni non era figura di garanzia nella Protezione Civile, e la pulizia dei canali, di cui era responsabile Zanda, non è stata ritenuta per nulla rilevante nella disastrosa alluvione.
GIUSEPPE BUDRONI. La Cassazione, allineata con le tesi difensive di Merlini e Ramazzotti, già contenute dal primo grado di giudizio, ha riconosciuto che la sentenza impugnata (quella di condanna della Corte d’Appello) presentava un deficit motivazionale nella parte in cui viene attribuita a Budroni una posizione di garanzia formale nella gestione del rischio dell’evento alluvionale. La difesa aveva persino evidenziato le anomalie nella determina del 16 gennaio 2013, suggerendo che la delega menzionata si riferiva in realtà all’anno 2014. Per la Cassazione ciò appare illogico poiché è risultato singolare che nello stesso periodo temporale possano essere state operative due deleghe diverse del servizio di Protezione Civile. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata in relazione alla riconosciuta posizione di Budroni di non garanzia che invece era in capo al comandante Serra.
ANTONELLO ZANDA. La sentenza impugnata, secondo la Cassazione, è stata ritenuta persino gravemente carente nella parte in cui, dopo aver espresso una contrapposizione logica alle conclusioni delle perizie, ha completamente omesso di considerare le osservazioni tecniche del consulente di parte, l’ingegnere Simone Venturini. Il suo parere, allegato al ricorso per cassazione per ragioni di autosufficienza, avrebbe dovuto essere valutato adeguatamente. La prospettiva di ribaltare l’esito assolutorio di primo grado richiedeva una motivazione più persuasiva, specialmente riguardo alla rilevanza eziologica della difettosa manutenzione degli argini dei corsi d’acqua. In pratica, nella sentenza di condanna impugnata, non è stata adeguatamente analizzata in che misura lo stato dei corsi d’acqua abbia contribuito al verificarsi del disastro alluvionale.
In estrema sintesi, la Cassazione, dopo circa 9 anni di processi, nelle 45 pagine della sentenza sul ricorso è arrivata alle conclusioni sostenute dai difensori Merlini e Ramazzotti già nel primo grado di giudizio. Una vicenda che potrebbe, da oggi, aprire anche eventuali nuovi scenari.
































