
Da: GONEWS.IT. A fronte delle diverse segnalazioni riguardanti l’esercizio abusivo della professione da parte di persone che esercitano attività giornalistica senza essere iscritte all’Ordine professionale, e di concorsi di enti pubblici o conferimenti di incarichi di uffici stampa senza la precisa indicazione della qualifica di giornalisti per coloro che vi partecipano, riteniamo opportuno ricordare ai colleghi le principali norme che regolano la materia.
L’Ordine dei giornalisti è stato istituito in base alla Legge 3 febbraio 1963 n. 69 che recita all’articolo 45: “Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell’albo professionale”.
La violazione di tale disposizione è punita a norma degli artt. 348 e 498 del codice penale: il primo di essi (Abusivo esercizio di una professione) punisce “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato” con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila a cinquantamila euro.
Il secondo (Usurpazione di titoli o di onori) punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154 a 929 euro “…chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni” per le quali è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.