
Il giudice della sezione civile del Tribunale di Nuoro, Francesca Lucchesi, ha pronunciato un’ordinanza con la quale ordina ad Abbanoa di astenersi dal chiedere ai clienti-utenti del servizio idrico il pagamento di somme a titolo di conguagli “partite pregresse 2005-2011”, di astenersi dall’inviare agli utenti “preavvisi di distacco e sospensione della fornitura” e di cessare ogni attività di riscossione connessa agli atti predetti.
L’ordinanza fa riferimento ad un ricorso promosso da Adiconsum Sardegna con sede a Oristano contro Abbanoa depositato nel luglio del 2017. In buona sostanza il Tribunale di Nuoro ha accolto le motivazioni dell’associazione a difesa dei consumatori che sosteneva l’illegittimità e infondatezza delle pretese di Abbanoa in materia del pagamento dei cosiddetti conguagli per l’arco temporale 2005/2011.
L’ordinanza determina anche che Abbanoa venga sanzionata al pagamento di 516 euro per ogni violazione di quanto disposto.